La Corte di Cassazione ha affermato che, l’ambito di applicazione di una norma non può circoscriversi al suo tenore letterale ma deve prendere in considerazione la ratio della norma stessa cosicché, nonostante il silenzio formale sul contratto in parola, quando i beni oggetto di un contratto d’affitto di azienda siano tutti o comunque in misura nettamente prevalente qualificabili come macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto, il soggetto è tenuto a attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi siano conformi alla disciplina previgente. Contrariamente, si confliggerebbe con la ratio di tutela della norma e si incentiverebbe l’elusione o comunque la violazione delle disposizioni antinfortunistiche.
Sentenza Cass. Civ., Sez. III, 25 Ottobre 2016 (ud. 28 Settembre 2016) n. 21465