News Ambiente – Il parere dell’ARPA non prova la buona fede dei soggetti responsabili per la gestione del rifiuto

Nel giungere a questa conclusione, la Sezione VI Penale ha richiamato la normativa di settore la quale disegna un quadro di responsabilità che, seppur comprendente primariamente la figura del produttore del rifiuto, onerato della corretta caratterizzazione del medesimo fin dal primo conferimento e ogni qualvolta vi sia una modifica dell’iter generativo dello stesso, con cadenza quantomeno annuale, menziona anche tutti gli altri soggetti che intervengono nella catena di gestione del rifiuto. Questi ultimi risultano responsabili non soltanto per le operazioni di loro spettanza ma anche per quelle afferenti ai soggetti che precedono o succedono la propria attività. In tale cornice di obblighi, è di tutta evidenza come la corretta classificazione del rifiuto non sia demandata alle agenzie regionali per la prevenzione e l’ambiente le quali possono intervenire in fase di verifica o su sollecitazione dell’interessato; l’eventuale parere emesso da queste agenzie, quindi, seppur dotato senza dubbio di una certa autorevolezza, deve essere valutato prendendo in considerazione le modalità ed i presupposti sulla cui scorta è stato messo ed unitariamente al restante materiale probatorio assunto.

Cass., Sez. VI, 20 Dicembre 2016 (ud. 26 Ottobre 2016) n. 53968