E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 45 del 23 Febbraio 2017, il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 Dicembre 2016, n. 266, con il quale si è provveduto a colmare quel vuoto normativo afferente al trattamento dei rifiuti biodegradabili. Il campo applicativo della nuova disciplina si estende a tutte le attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue (in caso contrario, infatti, trovano applicazione gli artt. 208 e 214 d.lgs. 152/2006) intraprese da un organismo collettivo mentre rimangono esclusi gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili (art. 214 comma 7-bis d.lgs. 152/2006).
Dm 29 Dicembre 2016 n. 266 “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”