News Sicurezza – RSPP come consulente del datore di lavoro. Ne deriva la mancanza di posizione di garanzia.

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sentenza n. 24958 del 19.05.2017, ha confermato la mancanza della posizione di garanzia in capo al RSPP, ancorché designato, nella prevenzione antinfortunistica. A parere del Supremo Collegio, infatti, tale figura è assimilabile ad un “consulente” del datore di lavoro in tale ambito, dal momento che ricade sempre sul datore di lavoro l’obbligo di attivarsi per neutralizzare le posizioni di rischio. Il RSPP, tuttavia, potrà in ogni caso essere ritenuto corresponsabile nella causazione dell’evento lesivo ogni qual volta questo sia riconducibile ad una situazione che egli avrebbe oggettivamente dovuto segnalare, presumendo il legislatore che, in tal caso, essendone a conoscenza, il datore di lavoro si sarebbe attivato.

Sentenza della Cassazione Penale n. 24958 del 2017