News Ambiente – Anche la condotta del “conferimento” dei rifiuti vale ad integrare il reato di cui all’art. 256 comma 1° T.u. Ambientale

Sconfessando quanto sostenuto nell’apparato motivazione della sentenza impugnata, la Cassazione ha ritenuto necessario chiarire come anche il “conferimento” sia sussumibile nella fattispecie di gestione illecita dei rifiuti in quanto tale termine allude ad una condotta di commercio del rifiuto che, naturalmente, comporta anche il trasporto dello stesso. Escludere tale condotta dal campo delle fattispecie tipiche descritte dalla disposizione richiamata, unicamente alla luce del fatto che tale lessico non appare nella littera legis, sarebbe del tutto irrazionale essendo quest’ultima una norma a più fattispecie la cui applicazione si estende a tutte le fasi di gestione del rifiuto.

Cass. Pen. Sez. III, 20 Luglio 2017 (Udienza del 15 Febbraio 2017) n. 35779