La Corte di Cassazione, nel dirimere il contrasto esistente in ordine alla configurabilità del reato di illecita combustione di rifiuti nel caso in cui si operi all’interno della espressa deroga di cui al combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lettera f) e 182, comma 6-bis, ha affermato che ciò integra gli estremi di un illecito penale in quanto non trattasi di smaltimento.
Cass. pen. Sez. III, 02 Agosto 2017 (Udienza del 15.06.2017) n. 38658