Il Presidente ANAC ha comunicato, in data 29.08.2017, la delibera dell’adunanza del 27.07.2017, con la quale si è affermato che l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, ai fini della partecipazione a gare per l’affidamento di contratti pubblici, è requisito di partecipazione e non di esecuzione. Tale nuova posizione deriva dall’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza amministrativa, in particolare con riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1825 del 17.04.2017.
Comunicato Presidente ANAC “Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali