Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione, rammentando come il compito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non importi un controllo momento per momento dell’attività estrinsecata nel cantiere, ma piuttosto si esaurisca in un onere di alta vigilanza delle lavorazioni ivi svolte, sottolinea come l’omessa puntuale valutazione circa l’esigenza di gestire delle criticità derivanti dall’operatività di più imprese nel cantiere impedisca anche una corretta imputazione di responsabilità in capo al medesimo.
Cass. Pen. Sez. IV, 17 Luglio 2017 (Udienza del 12.04.2018) n. 34869