News Sicurezza – L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve avvenire con riguardo ad ogni singola azienda o unità produttiva, nel numero minimo previsto dalla legge in relazione al numero dei lavoratori ivi impiegati

Facendo ricorso alla facoltà prevista dall’art. 12 D.lgs. 81/2008, è stata avanzata istanza di interpello all’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro, domandando: a) se la nomina del RLS debba avvenire con riguardo ad ogni unità produttiva autonoma della stessa azienda (nel caso specifico, si trattava di una catena di supermercati ove le unità produttive risultavano dislocate in due diverse regioni e impiegavano un numero di lavoratori tra i trenta e i cento dipendenti); b) in base a quali criteri debbano essere individuati i RLS nel caso in cui il numero di RLS nominati in relazione ad ogni unità produttiva sia superiore al numero di RLS autorizzati dalla legge ai sensi dell’art. 47 comma 7° D.lgs. 81/2008.

Con proprio interpello n. 4 del 26 Giugno 2023, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – dapprima ribadendo come la stessa sia chiamata a rispondere a quesiti di carattere generale e non con riguardo a situazioni specifiche – ha chiarito come il testo dell’art. 47 D.lgs. 81/2008 sia limpido: l’elezione o designazione dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire avendo riguardo alla singola azienda ovvero alla sua indipendente unità produttiva; parimenti, il numero minimo di responsabili da designare è direttamente connesso al numero di dipendenti impiegato nell’azienda o nella sua unità produttiva.

Interpello n. 4 del 26 Giugno 2023 della Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro avente ad oggetto: «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”.

Seduta della Commissione del 22 giugno 2023».