News Sicurezza – Sulla “diffida amministrativa” e sugli illeciti a questa assoggettabili: l’Ispettorato del Lavoro ha emanato la Nota n. 6774 del 17.09.2024

Occorre, in premessa, ricordare come, a decorrere dallo scorso 02 Agosto 2024, sia entrato in vigore il D.lgs. 103/2024 a mezzo del quale sono state introdotte una serie di previsioni che – concernendo i «controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» – hanno certamente inciso anche sull’attività di programmazione della vigilanza e di sanzionabilità di alcune contravvenzioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro da parte dell’Ispettorato.

In particolare, l’art. 1 del D.lgs. citato ha fornito una nozione di “diffida amministrativa” corrispondente ad un «invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall’accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa»; «Trattasi dunque di un atto diverso dalla diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e prodromico alla contestazione degli illeciti oggetto di accertamento».

Con una prima nota, identificata al n. 1357 del 31.07.2024, l’Ispettorato del Lavoro aveva, pertanto, fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. 103/2024, rimandando, però, ad un successivo intervento la definizione dell’ambito applicativo oggettivo del provvedimento e, per l’effetto, della diffida amministrativa.

Ed è proprio questo il tema affrontato nella nota in oggetto ove l’Ispettorato ha fornito in allegato l’elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili, in conformità alla normativa vigente, alla nuova diffida amministrativa regolamentata dagli artt. dall’1 al 6 del D.lgs. 103/2024.

«Al riguardo, si evidenzia che il citato art. 6 prevede, fra l’altro, che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la suddetta nota prot. n. 1357 ha già chiarito che “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”. Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione».

Ispettorato del Lavoro, Nota n. 1357 del 31.07.2024 avente ad oggetto «decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 recante “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” – prime indicazioni operative».

Ispettorato del Lavoro, Nota n. 6774 del 17.09.2024 avente ad oggetto «violazioni soggette a diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024»