Come da facoltà espressamente attribuita dalla legge, la Camera di Commercio di Modena ha rivolto un interpello all’apposito Commissione istituita ai sensi del D.lgs. 81/2008 – domandando, nello specifico, se: a) in un’attività di appalto sia sempre obbligatoria la nomina del preposto, anche, ad esempio, in ipotesi in cui l’attività sia svolta solo da un lavoratore ovvero da due che, però, operando in autonomia, svolgano ognuno una parte di opera di propria ed esclusiva competenza; b) se il preposto debba necessariamente essere scelto tra i lavoratori presenti presso il committente o se tale ruolo di garanzia possa essere individuato anche in capo ad un soggetto che non si reca dal cliente – quale, ad esempio, il cd. project manager.
Con propria istanza n. 4 del 30 Settembre 2024, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha riscontrato quanto richiesto, richiamandosi, in larga parte, alle conclusioni rassegnate nel proprio interpello n. 5 del 01 Dicembre 2023.
Si è, pertanto, ribadito come «dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione».
In questa prospettiva, l’ascrivibilità di tale ruolo nella persona del datore di lavoro deve essere considerata «solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali». Tale coincidenza di vesti, ad esempio, verrà necessariamente a manifestarsi nei casi di impresa con un solo lavoratore, non essendo ammissibile che quest’ultimo sia il preposto di sé stesso.
Ulteriormente, la Commissione ha rilevato come «in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività».
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istanza n. 4 del 30 Settembre 2024 recante “Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024”.