News Ambiente – Definizione di “aree di ridotte dimensioni” valida ai fini dell’art. 242 D.lgs. 152/2006: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del Comune di Milano

Con propria nota identificata al Prot. Mase in entrata n. 123819 del 04 Luglio 2024, il Comune di Milano ha richiesto al Ministero di dichiarare che «l’applicazione delle procedure semplificate ai siti di ridotte dimensioni ex art. 249» debba riferirsi – oltre che ai siti, anche industriali, con superficie inferiore ai 1000 mq in cui si verifichino eventi accidentali – anche ai siti aventi un’estensione non superiore ai 5000 mq; misura questa da riferirsi, appunto, alla complessiva area del sito e non solo «agli areali di contaminazione che sono di difficile perimetrazione e definizione nelle fasi iniziali di impostazione del procedimento».

L’interpellante, infatti, ricorda in premessa come, ai sensi dell’art. 249 D.lgs. 152/2006, per le aree contaminate di ridotte dimensioni debbano applicarsi le procedure semplificate di bonifica di cui all’Allegato 4 alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006; allegato che esplicitamente dichiara di riportare «le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri».

Il requisito dei 1000 mq, pertanto, parrebbe riferirsi unicamente alla seconda ipotesi di verificazione di eventi accidentali; nella prima ipotesi, invece, il legislatore non ha prestabilito un limite di estensione del sito, neppure con riguardo ai punti vendita carburanti.

Ciononostante, con riferimento proprio a questi ultimi, successivamente, il DM 31/2015 ne ha fornito una definizione che vede tra i suoi dati costitutivi anche l’elemento dimensionale dal momento che tale è da intendersi «la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici …».

Con propria nota avente n. di Prot. MASE in uscita 197666 del 30 Novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche si è totalmente opposto all’esegesi proposta dall’interpellante, sostenendo, in prima battuta, come l’Allegato 4 alla Parte IV D.lgs. 152/2006 detti un requisito unico – ovvero i 1000 mq – riguardante tanto i siti di ridotte dimensioni quanto le aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, ove si siano verificati eventi accidentali.

Tale interpretazione sarebbe avallata proprio dall’entrata in vigore del D.M. 31/2015 il quale ha voluto «dettare una specifica disciplina, anche in ordine alle dimensioni del punto vendita carburanti superando così il limite dell’Allegato 4, non suscettibile di essere applicata all’infuori dell’ambito di applicazione considerato dal Legislatore»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 197666 del 30 Novembre 2024 avente ad oggetto “Interpello su “Applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell’art 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152”, acquisito al prot. 123819 del 4.7.2024, e relativa integrazione, acquisita al prot. n.133618 del 18.7.2024. Riscontro”.