Le sezioni unite della Cassazione con questa importantissima sentenza sanciscono in modo inequivocabile due concetti: il divieto per il legale rappresentante imputato di reato presupposto di nominare il difensore dell’ente. E l’obbligo dell’ente di costituirsi in giudizio per essere nella piena titolarità dei diritti difensivi. Su questo punto vedi nostro articolo sulla Rivista Rifiuti di Febbraio.
Cassazione penale, sez. un. 28/05/2015, (ud. 28/05/2015, dep.28/07/2015), n. 33041