La Corte di Cassazione ha affermato che entrambe le nozioni comportano un’alterazione della originaria matrice ambientale ma, mentre la compromissione riguarda uno “squilibrio funzionale” della stessa in quanto incidente sui normali processi naturali, il deterioramento importa uno “squilibrio strutturale” caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi processi. In definitiva, quindi, il requisito della irrimediabilità non rileva ai fini della configurazione della fattispecie penale in parola se non in termini di distinzione tra questa ed il delitto più grave di disastro ambientale.
Sentenza Cass., Sez. III, 3 Novembre 2016 (ud. 21 Settembre 2016) n. 46170