Allorquando la parte non abbia richiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, il riconoscimento dello stesso da parte del giudice in ipotesi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria potrebbe risultare lesivo dell’interesse dell’imputato nella misura in cui gli potrebbe essere impedito il successivo godimento del medesimo beneficio per pena detentiva. Cosicché la Corte di Cassazione ha affermato che, in primo luogo, l’imputato può ricorrere per l’eliminazione della sospensione e che, in secondo luogo, la sospensione può essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla Corte di legittimità.
Sentenza Cass., Sez. III, 17 Ottobre 2016 (ud. 25 Febbraio 2016) n. 48569