Invero, la questione di legittimità costituzionale è stata posta avverso l’art. 31 comma 4 della legge della Regione Basilicata 14 settembre 2015, n. 37, recante «Riforma Agenzia Regionale per l’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)», disposizione di seguito abrogata dall’art. 10 comma 2 della legge regionale 4 Marzo 2016 n. 5 e quindi antecedentemente alla presente pronuncia. Nonostante ciò, come rilevato anche dall’Avvocatura generale dello Stato, non sussistevano i criteri per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Corte Costituzionale si è così pronunciata in termini di incostituzionalità di tutte quelle normative locali (essendovi altre leggi regionali che sul punto convergevano con quella lucana seppur con formulazioni differenti) in quanto in pieno contrasto con la precedente giurisprudenza di questo medesimo organo, la quale ha sempre affermato che sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria solo i soggetti di cui all’art. 57 c.p.p. ovvero quelli a cui leggi o regolamenti attribuiscono le relative funzioni di cui all’art. 55 c.p.p. Considerato che tali funzioni si inseriscono in un contesto ordinamentale che configura la polizia giudiziaria come ausiliario di «uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il pubblico ministero» (Cort. Cost., 9 Febbraio 2011 n. 35), le fonti legislative o regolamentari abilitate ad attribuire a soggetti funzioni di polizia giudiziaria non possono che essere di livello statale. Si precisa, comunque, che tale pronuncia si inserisce in un contesto ordinamentale mutato: l’art. 14 comma 7 della Legge Statale n. 132 del 2016 ha autorizzato i legali rappresentanti delle agenzie regionali per la protezione ambientale a individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Corte Costituzionale, 13 Gennaio 2017 n. 8