News Sicurezza – Il rischio di caduta dall’alto esula dall’ambito di responsabilità del coordinatore per l’esecuzione

In questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato di non condividere un suo precedente orientamento il quale riconduceva ontologicamente il rischio di caduta dall’alto all’alveo dei rischi non specifici dell’impresa, ponendoli in quanto tali nella sfera di competenza del coordinatore. Premettendo che l’analisi dei rischi nominati dal punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 dimostra che si tratta di rischi che il coordinatore valuta per la «loro derivazione delle “lavorazioni” considerate nella loro interazione con il cantiere», il Supremo Consesso ne deduce che allorquando i rischi siano strettamente afferenti alla singola lavorazione i medesimi siano classificabili come rischi specifici.D’altro canto, la Corte di Cassazione aggiunge che la tracimazione dell’operato del coordinatore al di fuori della sfera di sua competenza potrebbe comunque sancirne la sua responsabilità penale al realizzarsi di un evento lesivo alla luce del principio dettato dall’art. 299 d.lgs. 81/2008. Quest’ultimo, infatti, positivizzando una regola già conosciuta nel diritto vivente, ha sancito che la posizione di garanzia grava anche in capo a colui che, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto poteri che la normativa riferisce a determinati soggetti garanti.

Cass., Sez. IV, 23 Gennaio 2017 (ud. Del 27 Settembre 2016) n. 3288