La Corte di Cassazione, ha, infatti, affermato come la disposizione di cui all’art. 15 D.lgs. 81/2008 rubricata “Misure generali di tutela” ponga in capo al committente, sin dalla fase di progettazione, tutte una serie di adempimenti normativamente individuati ai sensi dell’art. 90 del medesimo decreto, fra i quali anche quello di verificare l’idoneità tecnica professionale dell’impresa a cui i lavori vengono affidati. Alla luce di tale principio, e congiuntamente alla considerazione per cui si tratta di incombenti che necessariamente devono precedere la successiva fase di stipula, la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità del committente in ordine a tale obbligo sorga a prescindere dalla sussistenza di un contratto d’appalto perfezionato in quanto la commissione potrebbe anche esaurirsi in una mera prestazione d’opera come ad esempio l’effettuazione di un sopralluogo sul tetto che necessita, comunque, degli opportuni presidi cautelari; depongono a favore di tale assunto sia il tenore della norma di cui all’art. 90 D.lgs. 81/2008, mancante di qualsiasi riferimento alla figura contrattuale in parola ma genericamente riguardante l’ “affidamento dei lavori”, sia la littera legis del comma nono della disposizione richiamata, che espressamente esclude tale necessità.
Sentenza della Cassazione Penale n. 10014_2017