News Sicurezza – Ancora contrasti in ordine alla configurazione della procedura estintiva come condizione di procedibilità

E’ paradigmatico della divergenza interpretativa esistente sul punto il deposito, a soli cinque giorni di distanza, di due pronunce della Terza Sezione della Corte di Cassazione le quali, nel tentativo di fornire una risposta al medesimo interrogativo, sono giunte a sostenere tesi di segno opposto.

Nella decisione n. 7678/2017, infatti, la Corte, ponendosi in continuità rispetto a quanto affermato nella sentenza Cionna (Cass., Sez. III, 5 Maggio 2010 n. 26758), ha ribadito come la procedura estintiva di cui al D.lgs. 758/1994 si articoli come condizione di procedibilità dell’azione penale esclusivamente nella circostanza in cui l’Organo di Vigilanza impartisca le apposite prescrizioni di regolarizzazione; in caso contrario, invece, il procedimento penale non è precluso dal mancato esperimento della procedura in esame così come non è impedito all’indagato di avanzare, comunque, né la richiesta di ammissione all’oblazione amministrativa né quella di accesso all’oblazione giudiziale nella misura agevolata di quella amministrativa. Diversamente argomentando, afferma il Collegio, si darebbe spazio a pronunce di improcedibilità dell’azione penale che, fondate esclusivamente sull’assenza formale della procedura, non considererebbero a sufficienza le ragioni che hanno portato alla non adozione di prescrizioni di regolarizzazione.

Contrariamente, ponendo a premessa argomentativa l’art. 15 D.lgs. 124/2004, il quale sancisce che la procedura suddetta sia applicabile anche alle fattispecie a condotta esaurita ovvero alle situazioni in cui il trasgressore autonomamente e antecedentemente all’emissione delle apposite prescrizioni da parte dell’Organismo di Vigilanza abbia provveduto ad adempiere agli obblighi previsti ex lege, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto che la ratio normativa fosse quella di consentire, tramite un meccanismo di natura amministrativa, l’estinzione di fattispecie penali contravvenzionali meno gravi. Da qui l’indubbia necessità di riaffermare la natura di condizione di procedibilità del meccanismo delineato all’interno del D.lgs. 758/1994.

Sentenza della Cassazione Penale n. 7678_2017

Sentenza della Cassazione Penale n. 8706_2017