In materia di trasporto rifiuti, secondo la giurisprudenza di questa Corte la parziale depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 205 del 2010 è stata differita al momento in cui acquisterà piena operatività il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), per effetto dell’art. 4, comma secondo del d.lgs. n. 121 del 2011, disposizione quest’ultima che – avendo natura di norma interpretativa e non innovativa – si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011), senza dar luogo a violazione del principio di irretroattività della legge incriminatrice; dall’altro non potendo prevedere che l’art. 9, comma 3, lett. a) d.l. 31/12/2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, avrebbe spostato al 31/12/2015 il termine al 31/12/2014 previsto dall’art. 11, comma 3- bis, d.l. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Sentenza della Cassazione Penale n. 7950_2017