Se il comportamento negligente, imprudente o imperito del lavoratore non vale ad escludere la responsabilità penale del datore di lavoro per eventuali lesioni subite dal primo, tale, a detta della Suprema Corte di Cassazione, vale, da un lato, a ridurre il grado di antidoverosità della condotta imputabile al datore di lavoro e, dall’altro, a ridurre i profili di offensività della sua condotta. Cosicché il giudice di merito può legittimamente, in forza di tale concorso di colpa, riconoscere la sussistenza dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Cass. Sez. IV, sentenza 5 Aprile 2017 n. 17163