News Ambiente – La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 49 L. 221/2015

In un’ottica di promozione di misure di green economy e di contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, il legislatore nazionale con la disposizione richiamata ha introdotto nel corpo dell’art. 187 del D.lgs. 152/2006 il comma 3-bis con il quale si è esclusa la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo al fine di eseguire miscelazioni non vietate. A detta dal Giudice delle Leggi, in primis, la normativa contrasta con quanto previsto dalla direttiva n. 2008/98/CE che obbliga i singoli Stati Membri ad imporre il possesso dell’autorizzazione in capo a tutti quegli enti o imprese che vogliano svolgere attività di trattamento dei rifiuti. D’altronde, tra tali operazioni, è pacificamente ricompresa anche quella di miscelazione così come sancito nelle Linee Guida sull’interpretazione delle Direttiva n. 2008/98/CE.

In secondo luogo, l’art. 49 L. 221/2015 lede, seppur indirettamente, l’autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla Regione.

Corte Costituzionale, sentenza 12 aprile 2017 n. 75