News Ambiente – La modifica di atti o provvedimenti recepiti nell’AIA non rientra nel concetto di “modifiche progettate” di cui all’art. 29-nonies D.lgs. 152/2006

A parere della prima sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Marche, il comma 1 dell’art. 29-nonies del T.U. Ambientale, nel prevedere una forma di silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione rispetto a modifiche dell’impianto comunicate dal gestore del medesimo, si riferisce esclusivamente a modifiche progettuali dell’impianto soggetto ad AIA ovvero del suo funzionamento e non anche a quelle afferenti alla tipologia di rifiuti abbancabili quali previsti dall’AIA o da atti di pianificazione regionale o provinciale.

T.A.R. Marche, sentenza 17 marzo 2017 n. 204