News Ambiente – La Corte di Cassazione ribadisce il suo precedente indirizzo in tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

La questione sottoposta al vaglio della Terza Sezione del Supremo Collegio offre alla medesima la possibilità di ribadire un principio di diritto sancito in già innumerevoli pronunce. In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere, nonché allorquando tali condotte riguardino rifiuti metallici e siano state poste in essere prima dell’entrata in vigore della L. 221/2015, è necessario che il detentore si doti dell’idoneo titolo abilitativo ai sensi del d.lgs. 114/1998, che i rifiuti, oggetto del suo commercio, siano effettivamente rientranti fra quelli per cui è applicabile detta disciplina  e che, contrariamente, essi non si qualifichino come pericolosi o non siano oggetto di autonoma normazione

Cass. Sez. III, 21 Aprile 2017 (udienza del 16 Marzo 2017) n. 19209