La questione sottoposta al vaglio della Terza Sezione del Supremo Collegio offre alla medesima la possibilità di ribadire un principio di diritto sancito in già innumerevoli pronunce. In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante in genere, nonché allorquando tali condotte riguardino rifiuti metallici e siano state poste in essere prima dell’entrata in vigore della L. 221/2015, è necessario che il detentore si doti dell’idoneo titolo abilitativo ai sensi del d.lgs. 114/1998, che i rifiuti, oggetto del suo commercio, siano effettivamente rientranti fra quelli per cui è applicabile detta disciplina e che, contrariamente, essi non si qualifichino come pericolosi o non siano oggetto di autonoma normazione
Cass. Sez. III, 21 Aprile 2017 (udienza del 16 Marzo 2017) n. 19209