News Ambiente – La Corte ribadisce i principi di diritto già sanciti in materia di gestione di rifiuti non autorizzata e bonifica dei siti

Nel dichiarare infondati i numerosi motivi di ricorso in Cassazione proposti dalla difesa, la Terza Sezione del Supremo Collegio ha ritenuto opportuno richiamare precedenti sue decisioni in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 256 e 257 del D.lgs. 152/2006, riconfermandone in toto i principi di diritto ivi sanciti. In primis, con riferimento all’ultima disposizione richiamata e rubricata “Bonifica dei siti”, il giudice di legittimità sottolinea come tale norma configuri e sanzioni due tipi di condotte illecite ovvero quella afferente all’inquinamento di determinate matrici ambientali per superamento delle soglie di contaminazione e quella di omessa comunicazione di cui all’art. 242 T.u. ambientale la quale prescinde dal mancato rispetto di detti limiti nell’area inquinata. In secondo luogo, in ordine ai soggetti attivi del reato di cui all’articolo 256 del decreto legislativo supra richiamato, si è affermato che nella nozione di imprese ed enti di cui al comma secondo devono considerarsi ricomprese anche le associazioni conseguentemente potendo imputare tale fattispecie anche al rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica che abbondoni rifiuti prodotti da tale attività.

Cass., Sez. III, 28 Aprile 2017 (ud. Del 15 Marzo 2017) n. 20237