Stante il contrasto esistente in giurisprudenza, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce della definizione di centro di raccolta di cui all’art. 1 D.M. 8 Aprile 2008, le aree comunali attrezzate per il conferimento dei rifiuti prive delle caratteristiche e funzioni prescritte normativamente devono essere assoggettate alla disciplina dei rifiuti richiedendo, conseguentemente, l’adozione di una previa autorizzazione regionale.
Cass. Sez. III, 9 Maggio 2017 (ud. Del 31 Marzo 2017) n. 22260