News Ambiente – Le cd. Ecopiazzole, prive delle caratteristiche di cui all’ art. 1 del D.M. 8 aprile 2008, richiedono idonea autorizzazione regionale

Stante il contrasto esistente in giurisprudenza, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, alla luce della definizione di centro di raccolta di cui all’art. 1 D.M. 8 Aprile 2008, le aree comunali attrezzate per il conferimento dei rifiuti prive delle caratteristiche e funzioni prescritte normativamente devono essere assoggettate alla disciplina dei rifiuti richiedendo, conseguentemente, l’adozione di una previa autorizzazione regionale.

Cass. Sez. III, 9 Maggio 2017 (ud. Del 31 Marzo 2017) n. 22260