La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, ha confermato il principio di diritto secondo il quale possa essere configurato il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 anche con riguardo alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 114/1998, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Ricade sul soggetto al quale viene contestata la fattispecie di cui sopra l’onere probatorio la natura eccezionale rispetto a quella ordinaria della sua attività.
Sentenza della Cassazione Penale n. 24600 del 2017