News Ambiente – Confermata la configurabilità della fattispecie ex art 256 D.Lgs. 152/2006 in capo agli ambulanti.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, ha confermato il principio di diritto secondo il quale possa essere configurato il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 anche con riguardo alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, salva l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, D.lgs. 152/2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.lgs. 114/1998, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Ricade sul soggetto al quale viene contestata la fattispecie di cui sopra l’onere probatorio la natura eccezionale rispetto a quella ordinaria della sua attività.

Sentenza della Cassazione Penale n. 24600 del 2017