News Sicurezza – Il committente non è immediatamente responsabile sulla base del mero dato formale

Confermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento non essendo sufficiente ad escluderla il mero dato normativo per cui il destinatario degli obblighi antinfortunistici è il datore di lavoro.

Cass. pen. sez. IV, 13.07.2017 (udienza del 18.04.2017)  n. 34373