In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza. Quest’ultimo, in virtù di apposita investitura formale, effettuata con le modalità ritualmente previste, è destinatario di poteri e responsabilità originariamente gravanti sul datore di lavoro.
Cass. pen. sez. IV, 11.07.2017 (udienza del 17.05.2017) n. 33758