News Ambiente – Il reato di cui all’art. 256 comma 4° T.U. Ambiente è integrato anche dalla violazione delle prescrizioni contenute nella denuncia di inizio attività

In detta pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto necessario ribadire che risponde del reato di cui all’art. 256 comma 4° D.lgs. 152/2006 anche colui il quale ometta di rispettare le cautele imposte nella comunicazione di inizio attività necessaria per l’esercizio di attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata. Tale estensione non risulta essere frutto di un’interpretazione in malam partem della norma ma è giustificata da due ordini di ragioni: primum in quanto l’inosservanza dei requisiti richiesti dalla richiamata comunicazione comporta l’esercizio abusivo dell’attività svolta e, deinde, in quanto la comunicazione è essa stessa formalmente un’autorizzazione così come desumibile dal combinato disposto degli artt. 214, comma 8°, D.lgs. 152/2006 e 19 della L. 241/1990.

Cass. Pen. Sez. III, 14 Luglio 2017 (udienza del 19 Maggio 2017) n. 34543