News Ambiente – L’art. 29 – quattuordecies comma 3° lett. c) punisce esclusivamente le condotte di scarico effettuate direttamente nel corpo idrico sito in area protetta

Il giudice di prime cure era giunto, nella sua sede di competenza, ad ammettere la configurabilità della fattispecie contravvenzionale descritta nella norma richiamata anche a fronte di comportamenti consistiti in scarico in corpo idrico non direttamente sito in un’area sottoposta a vincolo di tutela. Le ragioni fondanti venivano individuate, in primo luogo, in una ritenuta non superfluità del concetto di “corpo idrico” utilizzato nella littera legis della norma ed, in secondo luogo, in una necessità di ampliamento dell’area di rilevanza penale alla luce di un’enorme capacità espansiva del fluido che, quindi, dotato di tale attitudine, potrebbe condurre l’inquinamento dalla fonte all’area protetta. La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è, però, fortemente opposta a simili argomentazioni idonee, invero, a produrre un indebito ed incontrollato allargamento della sfera di rilevanza penale: in nome di tale assunto, infatti, si dovrebbero punire condotte di scarico che sebbene effettuate a molta distanza dall’area vincolata siano state comunque idonee, in forza di processi eziologici difficilmente controllabili dell’agente e faticosamente collegabili causalmente al suo operato, a produrre effetti anche in dette aree.

Cass. Pen. Sez. III, 19 Settembre 2017 (Udienza del 07.04.2017) n. 42572