Si è già a conoscenza della modifica introdotta al testo dell’art. 18 comma 1bis del Decreto Legislativo 81/2008 ad opera della Legge di conversione 27 Febbraio 2017 n. 19: in virtù di tale novella, con decorrenza dal 12 Ottobre, i datori di lavoro saranno obbligati a comunicare, per i soli fini staticisti ed informativi ed entro 48 ore dalla ricezione del relativo certificato medico, all’Inail i dati inerenti a tutti gli infortuni occorsi nei luoghi di lavoro che comportino un’assenza superiore ad un giorno, escluso quello dell’evento. Con detta Circolare, l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, oltre a precisare i confini applicativi della nuova riforma ed a ribadire le sanzioni a cui si espongono i trasgressori, ha non solo fornito delucidazioni in merito al nuovo servizio telematico istituito ma anche dettato le istruzioni operative necessarie per gli addetti al settore.
Circolare Inail del 12 Ottobre 2017 n. 42 avente ad oggetto “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”