Ripercorrendo l’iter motivazionale addotto dal giudice di merito, la Corte di Cassazione ha ribadito, in questa pronuncia, come il materiale solido di risulta dell’attività di scarificazione del manto stradale mediante fresatura, costituto da bitume e inerti, deve necessariamente essere qualificato come rifiuto in quanto richiedente, ai fini del suo riutilizzo, una particolare attività di trattamento che impedisce al bene di essere, appunto, riutilizzato “tal quale”, come contrariamente richiederebbe la normativa in materia di sottoprodotto.
Cass. Pen. Sez. III, 22 Novembre 2017 (Udienza del 28.06.2017) n. 53136