Con Circolare Prot. n. 1235/ALBO/PRES. del 4 Dicembre 2017, si è chiarito che, in caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte finale del trasporto su strada può essere effettuata da impresa diversa rispetto a quella che si è occupata della parte iniziale purché vengano rispettate tre condizioni: in primo luogo, è necessario che le imprese che intervengono nello stesso trasporto siano iscritte alla medesima categoria dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; in secondo luogo, i codici EER (elenco europeo rifiuti) dei rifiuti trasportati devo essere presenti in ambo le iscrizioni delle imprese di autotrasporto; infine, è necessario che vengano rispettate le disposizioni di cui al DM 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” nonché le prescrizioni di cui alla lett. v) punto 1) della Circolare Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.
Circolare Comitato Nazionale n. 1235 del 4 Dicembre 2017 avente ad oggetto “Trasporto intermodale di rifiuti
Circolare Ministero dell’Ambiente n. 812 del 4 agosto 1998 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto