In detta pronuncia la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di condanna già emessa dal giudice di merito, ribadisce come sussista, in capo al committente, un obbligo di informazione nei confronti dell’impresa appaltatrice circa i rischi specifici afferenti alla propria organizzazione aziendale, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008. Ogni qualvolta tale onere non risulti adempiuto e dall’inadempimento consegua un evento lesivo a carico del lavoratore dell’impresa ospite, il committente sarà chiamato a rispondere penalmente del verificato infortunio in quanto esso non si sarebbe realizzato se il rischio specifico fosse stato conosciuto e la relativa misura di prevenzione applicata.
Cass. Pen. Sez. IV, 22 Novembre 2017 (Udienza del 26.10.2017) n. 53157