News Ambiente – Il Ministro dell’Ambiente fornisce alcune delucidazioni in ordine al conferimento in discarica di rifiuti derivanti da trattamento biologico

A seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 24 Giugno 2015 al testo dell’art. 6 del D.M. 120/2010 sono sorti alcuni dubbi interpretativi in ordine alle condizioni necessarie ai fini dell’ammissione in discarica dei rifiuti prodottisi a seguito di trattamento biologico.
In particolar modo, confusa appare la previsione di cui alla nota asterisco relativa alla Tabella 5 del richiamato articolo 6 la quale, nell’elencare le tipologie di rifiuti per i quali non trova applicazione il limite di concentrazione DOC, cita, alle lettere a) e g), i rifiuti aventi codice CER 190501. Mentre nel primo caso, ciò che si richiede per il conferimento in discarica è il preventivo trattamento volto alla riduzione consistente dell’attività biologica, nel secondo si richiede che il rifiuto sia conforme ai programmi regionali legislativamente previsti e che lo stesso abbia un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.
Con circolare del 15 Dicembre 2017 n. 17699, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito alcuni utili chiarimenti in materia.
In primo luogo, accedendo ad una lettura sistematica delle previsioni suddette, si deduce che, ai fini del conferimento in discarica di rifiuti derivanti da trattamento biologico, debba sussistere di volta in volta una delle due condizioni richieste ovvero o il trattamento volto alla riduzione considerevole dell’attività biologica o la conformità ai programmi regionali e all’indice di respirazione dinamico.
In secondo luogo, la riduzione “consistente” non deve essere rapportata ad un parametro fisso espresso in mgO2/kgSVh, a pena di una sostanziale irrazionalità del sistema normativo, e neppure ad una unità di misura DOC dal momento che la Tabella 5 ha il fine di escludere determinate sostanze dall’applicazione di tale parametro. Contrariamente, la consistenza della variazione in negativo del parametro in ingresso dovrà essere valutata dall’Autorità competente secondo le metodiche dalla stessa considerate più opportune a seconda delle differenti modalità di gestione del rifiuto che si presentino nel caso concreto e comunque tenendo in considerazione la composizione del rifiuto, la percentule di raccolta differenziata e quanto stabilito nei programmi regionali.
Da ultimo, si chiarisce come il fine massimo di tutela ambientale venga garantito in maniera preminente proprio dal concretizzarsi della condizione di cui alla lett. g) cosicché il criterio della “riduzione consistente” non può che essere inteso, quando realizzato, come un punto di partenza dal carattere temporaneo teso, attraverso l’adozione delle misure necessarie, a divenire nel più breve tempo possibile conforme alla condizione di cui alla lett. g).

Circolare Esplicativa del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 17699 del 15 Dicembre 2017 avente ad oggetto “Circolare ministeriale per l’applicazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005)”