News Ambiente – Per l’esercizio di attività produttive di immissioni è necessario il possesso della specifica autorizzazione di cui all’art. 269 TUA

Dichiarando infondate le pretese del ricorrente, la Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in esame, sancito un importante principio di diritto affermando che ai fini di un valido esercizio di attività produttiva con emissioni in atmosfera non è sufficiente il possesso di un qualsiasi titolo abilitativo, nel caso di specie un’autorizzazione di compatibilità ambientale, ma è necessario l’ottenimento dello specifico provvedimento di autorizzazione alle immissioni di cui all’art.269 D.lgs. 152/2006. In altri termini, deve escludersi la possibilità che l’esercizio di attività produttive di immissioni possa essere effettuato sulla scorta di provvedimenti sostitutivi o equipollenti a quello normativamente previsto in quanto il fine della norma è non solo quello di abilitare l’esercizio di un impianto ma anche quello di consentire un costante ed effettivo monitoraggio sull’osservanza della normativa di settore. Inoltre, l’autorizzazione di cui alla norma richiamata presuppone un procedimento amministrativo complesso che involge anche aspetti di natura meramente tecnica.

Cass. Pen., Sez. III, 18 Dicembre 2017 (Udienza del 24.10.2017) n. 56281