Con tale intervento normativo del 15 Novembre 2017 il legislatore italiano si è concentrato su due temi afferenti al settore della tutela dell’aria: da un lato, infatti, si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 della L. 170/2016, ad un generale riordino della disciplina concernente gli stabilimenti che producono immissioni in atmosfera, e dall’altro, si è adeguato l’assetto normativo afferente alle predette immissioni generate, però, da impianti di combustione medi alle disposizioni di cui alla Direttiva Europea 2015/2193/UE.
E’ opportuno rammentare, inoltre, come, ai sensi dell’art. 5, i gestori di impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali che a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo dovessero risultare sottoposti al divieto di cui all’art. 272 comma 4° D.lgs. 152/2006 sono tenuti a presentare, entro il 19 Dicembre 2020, nuova domanda autorizzatoria ai sensi dell’art. 269 T.u. Ambientale. In caso contrario, l’attività posta in essere verrà considerata illecita in quanto condotta in assenza di idoneo titolo autorizzativo.
Decreto legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”