Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha dichiarato infondata la doglianza formulata dai ricorrenti i quali lamentavano la violazione o falsa applicazione della disposizione di cui all’art. 193 T.U. Ambientale, in riferimento alle modalità di compilazione dei formulari, in quanto, a loro dire, la stessa consentirebbe, alla partenza dei rifiuti avviati allo smaltimento, di indicare detta carattestica in via presunta, posticipando l’accertamento all’arrivo dei medesimi. Contrariamente, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, ha sostenuto che la ratio della norma in esame è quella di scongiurare pratiche di smaltimento illecito, consentendo, in sede di controllo, di verificare la corrispondenza tra il carico in partenza e quello smaltito nel sito di destinazione. Ne consegue che non è possibile né indicare il peso dei rifiuti avviati allo smaltimento, al momento della partenza degli stessi, in via meramente presunta né ritenere tale indicazione come effettuabile in alternativa o alla partenza o all’arrivo.
Cass. Civ., Sez. II, 04 Gennaio 2018 (Udienza del 07.11.2017) n. 73