News Sicurezza – La Corte di Cassazione definisce il contenuto degli obblighi di informazione e di controllo del coordinatore posti a carico del committente

L’art. 26 comma 1° lett. b) del D.lgs. 81/2008 prevede che, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente debba preventivamente informare questi soggetti circa i rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro e le misure di protezione e prevenzione ivi attuate al fine di impedire il verificarsi di infortuni; la Suprema Corte ha, però, nella presente pronuncia, chiarito come, in primo luogo, tale onere si trasmetta, in caso di sub-appalto, all’appaltatore sub committente nei confronti delle imprese o lavoratori dallo stesso coivolti nell’esecuzione dell’opera o servizio richiesto ed, in secondo luogo, come tale obbligo non possa esigersi anche nei confronti di soggetti di cui il committente non conosca la presenza sul luogo di lavoro.

Inoltre, con riferimento all’onere di controllo circa l’operato del nominato coordinatore per la sicurezza, la Corte, dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 91, 92 e 93 del D.lgs. 81/2008 ed aver sostenuto la necessaria sussistenza di requisiti professionali in capo al coordinatore, giunge ad affermare l’esistenza di una netta dicotomia tra le due figure di talché l’onere di verifica posto in capo al committente non può e non deve tradursi in un obbligo di integrale sostituzione del coordinatore. Con specifico riferimento, ad esempio, al Piano di Sicurezza e Coordinamento, la portata della responsabilità del committente non si estende al contenuto dell’elaborato ma si limita alla verifica della sua effettiva redazione e della sua non manifesta illegalità o inadeguatezza.

Cass. Pen., Sez. IV, 06 Febbraio 2018 (Ud. del 14.12.2017) n. 5477