Nell’affermare l’erroneità dell’assunto per cui, in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori in quota, sia indispensabile e non prenscindile l’adozione di sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli di natura individuale, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno richiamare il contenuto normativo di due disposizioni del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; da un lato, infatti, l’art. 111 sancisce esclusivamente il carattere prioritario e preferenziale di dette misure e, dall’altro, il successivo art. 115 individua, in caso di mancata attuazione della norma dinanzi richiamata, le misure individuali applicabili confermando, in sostanza, la sufficienza delle stesse. In altri termini, la necessità di adottare dei presidi di sicurezza di carattere collettivo consegue alla inadeguatezza di quelli di natura individuale da valutarsi in relazione alle caratteristiche di questi ultimi e alla tipologia dei lavori da eseguire. Tale valutazione spetta, inoltre, all’organo giudicante che, sul punto, è tenuto a fornire idonea motivazione.
Cass. Pen., Sez. IV, 06 Febbraio 2018 (Ud. del 14.12.2017) n. 5477