Con riferimento agli stabilimenti già in attività alla data di entrata in vigore del D.lgs. 128/2010, l’art. 280 comma 3° del Codice dell’Ambiente, in un’ottica di equo bilanciamento tra l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente e quello di continuo esercizio dell’attività imprenditoriale, aveva dettato una disciplina transitoria avente la chiara finalità di consentire la prosecuzione dell’esercizio delle attività in attesa dell’adeguamento alla nuova disciplina. Più specificamente, infatti, la norma richiamata imponeva ai gestori degli stabilimenti di adeguarsi alla nuova normativa entro e non oltre il termine di cui al 1° Settembre 2013, invitando gli stessi a presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 Luglio 2012, pena il delinearsi della fattispecie penale di cui all’art. 279 comma 1° D.lgs. 152/2006. In caso di rituale presentazione dell’istanza nei termini suddetti, il legislatore legittimava la prosecuzione dell’attività sino al momento di emissione del provvedimento abilitativo. La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in commento, chiarito che suddetta disciplina deve essere interpretata nel senso che, se la richiesta di autorizzazione viene presentata successivamente alla data del 31.07.2012 ma comunque prima dello spirare del termine massimo del 1.09.2013, la permanenza della condotta illecita di esercizio di attività in assenza di autorizzazione deve dirsi cessata al momento della presentazione dell’istanza per l’ottenimento del richiesto titolo abilitativo ovvero ala cessazione dell’attività illecita. Ciò alla stregua del principio di diritto che si era affermato con riferimento all’analoga situazione transitoria realizzatasi con l’entrata in vigore del D.P.R 203/1988.
Cass. Pen., Sez. III, 10 Settembre 2018 – Ud. del 04.07.2018 – n. 40243