News Ambiente – Il direttore dei lavori, fuori dalle ipotesi di concorso, non è responsabile del reato di cui all’art. 256 comma 1° D.lgs. 152/2006

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui in capo al direttore dei lavori, al pari del committente dei lavori edili e dell’appaltante, non è individuabile un obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti effettuata dalla ditta appaltratrice o subappaltratrice. Tale posizione di garanzia, difatti, è individuabile solo a carico dei titotari delle imprese o degli enti che producono i rifiuti o eseguono i lavori.

Cass. Pen., Sez. III, 26 Settembre 2018 – Ud. del 08.05.2018 – n. 41699