Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto per cui in capo al direttore dei lavori, al pari del committente dei lavori edili e dell’appaltante, non è individuabile un obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti effettuata dalla ditta appaltratrice o subappaltratrice. Tale posizione di garanzia, difatti, è individuabile solo a carico dei titotari delle imprese o degli enti che producono i rifiuti o eseguono i lavori.
Cass. Pen., Sez. III, 26 Settembre 2018 – Ud. del 08.05.2018 – n. 41699