Con quest’ultimo intervento normativo, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dando attuazione al disposto di cui al comma secondo dell’articolo richiamato, ha dettato specifici criteri necessari per la corretta qualificazione del conglomerato bituminoso come end of waste. Con Nota Prot. Uscita n. 16293 del 05.10.2018, si è chiarito come, solo nei limiti anzidetti, il DM 69/2018 deroghi alle previsioni di cui al DM 05.02.1998 il quale, invece, rimane valido ed efficacie, con specifico riferimento al materiale in parola, in ordine ai limiti quantitativi fissati dall’Allegato 4, alle norme tecniche di cui all’Allegato 5 nonché in ordine ai valori limite di emissione di cui all’Allegato 1, suballegato 2, ovvero di cui alle autorizzazioni rilasciate in conformità alla Parte Quarta, Titolo I Capo IV e Titolo III-bis D.lgs. 152/2006.
Inoltre, il Ministero dell’Ambiente con la nota in commento, così come corretta con Nota Prot. Uscita n. 19305 del 21.11.2018, ha specificato che con la dicitura “laboratorio qualificato” deve intendersi un laboratorio dotato di certificato rilasciato da un ente accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
In ultimo, si precisa come il richiamo alla nozione di strade, quale fine specifico a cui normalmente è destinato il conglomerato bituminoso, comprenda anche i manufatti stradali e come, nella sezione della dichiarazione di confomità relativa all’anagrafica del produttore, per cantiere di provienienza si intenda il cantiere di provenienza del fresato.
Nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. Uscita n. 16293 del 05.10.2018
Nota Errata Corrige Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. Uscita n. 19305 del 21.11.2018