Ribadendo un principio di diritto già sancito in una precedente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. Pen., Sez. III, 31003/2002, ric. Viti), nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente affermato come i destinatari del precetto di cui all’art. 192 D.lgs. 152/2006 debbano essere tenuti distinti da quelli del successivo art. 255 del medesimo decreto. L’obbligo di rimozione dei rifiuti, susseguente alla realizzata condotta di abbandono, sorge, infatti, in capo tanto all’agente, proprio come conseguenza del contegno manifestato, quanto al proprietario del fondo ovvero altro titolare di un diritto reale di godimento purché, in tal caso, ne venga dimostratp il dolo o, quanto meno, la colpa; contrariamente, i destinatari dell’ordinanza sindacale sono vincolati in quanto tali e perciò, in caso di inadempimento della relativa prescrizione, gli stessi si espongono alle relative conseguente giudiziarie salvo che o impugnino l’ordinanza al fine di ottenerne l’annullamento o forniscano al giudice penale validi elementi di valutazione idonei a condurre ad pronuncia di disapplicazione del provvedimento impositivo.
Cass. Pen., Sez. III, 03 Settembre 2018 – Ud. del 12.06.2018 – 39430