News Ambiente – L’art. 266 D.lgs. 152/06 non si applica alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

La recente novella legislativa, introdotta con L. 221/2015, interpolando il testo di cui all’art. 188 del D.lgs. 152/2006, ha normativizzato un approdo giurisprudenziale invero già affermato dal giudice di legittimità in virtù del quale la disciplina derogatoria di cui all’art. 266 comma 5° del citato Testo Unico Ambientale non trova applicazione in ordine all’esercizio di attività di raccolta e trasporto di rifiuti di rame nonché di metalli ferrosi e non ferrosi. Solo con riferimento alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore di suddetta legge, allora, il giudice di merito è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’esercizio di attività in forma ambulante, accertando l’esistenza e la validità del titolo abilitativo nonché la provenienza dei rifiuti dall’attività autorizzata.

Cass. Pen., Sez. III, 21 Agosto 2018 – Ud. del 16.03.2018 – n. 38670