Sebbene, secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, la fattispecie penale di cui all’art. 674 c.p. può essere integrata anche in presenza di cd. “molestie olfattive”, occorre premettere come si sia a lungo discusso in ordine alle condizioni necessarie per la configurabilità del reato in parola tanto nelle ipotesi in cui l’attività industriale venga effettuata in presenza e nel rispetto dei limiti previsti nell’autorizzazione ambientale quanto in mancanza di quest’ultima. Superando tutti i precedenti orientamenti, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha sostenuto che la presenza di molestie penalmente rilevanti va parametrata al criterio della “stretta tollerabilità”, in caso di assenza di idoneo titolo abilitativo, mentre, a quello della “normale tollerabilità”, di cui all’art. 844 c.c., nel caso in cui l’attività sia regolarmente autorizzata. Qualora l’attività produttiva, infatti, sia condotta in presenza e nel rispetto dei limiti stabiliti nell’autorizzazione, la responsabilità del gestore per le molestie arrecate permane nella misura in cui non adotti tutti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per limitare l’impatti dell’attività industriale sulla realtà esterna.
Cass. Pen., Sez. III, 04 Dicembre 2018 – Ud. del 23.10.2018 – n. 54209