Confermando la natura di rifiuti dei liquami provenienti dalle vasche menzionate, per mancanza di uno scarico diretto degli stessi nel sottosuolo o nella rete fognaria, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato come gli stessi non possano essere considerati come prodotti dal soggetto che effettua l’attività di spurgo; quest’ultimo, pertanto, non potrà effettuare un valido deposito temporaneo ma, allorquando intenda stoccare i rifiuti liquidi in attesa delle successive operazioni di smaltimento, dovrà dotarsi di idonea autorizzazione. Non risulta, infatti, applicabile la previsione di cui all’art. 230 D.lgs. 152/2006 la quale prevede che i rifiuti liquidi derivanti da attività di manutenzione della rete fognaria – la cui compiuta definizione si rinviene nell’art. 79 TUA – debbano essere considerati come prodotti direttamente dal soggetto che svolge suddetta attività. Tale equiparazione non costituisce una fictio iuris ma corrisponde al dato fattuale reale in quanto il manutentore “crea” il rifiuto, rendendo mobili ed asportabili i liquami e i fanghi sedimentati nella rete fognaria. L’esclusione, pertanto, è giustificata dalla circostanza per cui, nel caso in esame, innanzitutto non può parlarsi di rete fognaria, privata o pubblica, e, in secondo luogo, l’autospurgo non compie operazioni di manutenzione e pulizia delle vasche ma provvede solo allo svuotamento delle stesse, mediante aspirazione, e al trasporto presso l’impianto di depurazione o smaltimento. Pertanto, il rifiuto liquido non viene creato dalla ditta di autospurgo ma il produttore rimane colui che lo ha prodotto.
Ai medesimi fini, non risulta applicabile neppure la disposizione di cui all’art. 266 comma 4 D.lgs. 152/2006 la quale riconosce suddetta qualifica solo in capo all’impresa manutentrice di un impianto che risulti dotata di autonomia gestionale – e non sia mera esecutrice delle prescrizioni imposte dal committente – nonché che sia in grado di generare fisicamente i rifiuti. Come già detto, ciò non accade nel caso in parola.
Cass. Pen., Sez. III, 20 Novembre 2018 – Ud. del 19.06.2018 – n. 52133