News Ambiente – Nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue urbane, il superamento dei valori limite per sostanze diverse da quelle di cui alla Tabella 5 Allegato V non integra reato

Con ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad esaminare la questione concernente la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 137 commi 5° e 6° D.lgs. 152/2006 a carico del titolare di un impianto di trattamento di acque reflue urbane il quale, nell’effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte Terza del TUA con riferimento, però, a sostanze diverse da quelle indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. La Terza Sezione, facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 137 nonché sull’interpretazione sistematica di tale disciplina con quella di cui agli artt. 133 e 29-quattordecies D.lgs. 152/2006, ha ritenuto di dover estendere, anche al gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane, il medesimo principio di diritto già giurisprudenzialmente sostenuto in ordine ai reflui industriali, consentendo così di evitare disparità di trattamento irragionevoli tra suddetti soggetti e i gestori di impianti di acque reflue industriali o di gestori titolari di un’Autorizzazione Integrata Ambientale: il reato di cui all’art. 137 comma 5° e 6° D.lgs. 152/2006 può configurarsi, a carico del gestore di impianti di acque reflue urbane, solo allorquando si realizzi il superamento dei valori limite previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato V alla Parte Terza del Testo Unico Ambientale con riferimento alle sostanze previste dalla successiva Tabella 5. Nel caso in cui, invece, il superamento riguardi sostanze differenti, verrà ad essere integrato l’illecito amministrativo di cui all’art. 133.

Cass. Pen., Sez. III, 04 Giugno 2019 – Ud. del 13.02.2019 – n. 24797