News Ambiente – Ai fini della presentazione di richiesta di autorizzazione ex art. 269 D.lgs. 152/2006, non è sufficiente la mera delega di funzioni in materia ambientale

Allorquando il gestore dello stabilimento sia una persona giuridica, non è revocabile in dubbio come la persona fisica materiamente legittimata a presentare richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia il legale rappresentante – ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nelle ipotesi di società di capitali. Tale soggetto, però, rimane libero di delegare ad un terzo le proprie funzioni purché a ciò provveda a mezzo atto ad hoc.

A detta della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione – che, sul punto, si è limitata a ribadire un proprio precedente orientamento – il potere di richiedere il titolo abilitativo di cui all’art. 269 D.lgs. 152/2006 non può essere ricompreso nella generale delega di funzioni rilasciata dall’organo gestorio della società in quanto quest’ultimo non è titolare del potere in questione e, pertanto, non è abilitato a disporne in nessun modo. Esclusivamente il legale rappresentante – quale destinatario principale dell’onere ambientale in parola – conserva la prerogativa di conferire ad altri suddetto incombente.  

Nel caso di specie, l’imputato era stato destinatario di una delega di funzioni in materia ambientale la quale gli conferiva – disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente e agli amministratori delegati – adeguati poteri di rappresentanza e firma nei limiti dei poteri assegnatigli, fra cui rientravano «tutte le facoltà per la gestione delle problematiche e per l’esecuzione di tutti gli adempimenti di natura amministrativa, organizzativa e tecnica in materia di inquinamento, gestione e smaltimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente in generale, relativamente all’intera azienda». La Corte ha, quindi, ritenuto esistente una specifica delega in materia di emissioni in atmosfera; delega che legittimava ed onerava l’imputato alla presentazione della relativa autorizzazione, in qualità di gestore dello stabilimento.

Cass. Pen., Sez. III, 18 Giugno 2019 – Ud. del 19.04.2019 – n. 26864